La prova della consapevolezza, da parte di Rosario Crocetta, di aver ricevuto una dazione illecita, non c’e’. E manca pure l’atto contrario ai doveri d’ufficio, che avrebbe integrato la corruzione dell’ex presidente della Regione siciliana. Lo scrive, nella motivazione della sentenza, depositata a due settimane dalla pronuncia del dispositivo, la prima sezione della Corte d’appello di Palermo, che ha confermato le assoluzioni di Crocetta, dell’armatore trapanese Ettore Morace e del funzionario regionale Massimo Finocchiaro.
I tre, difesi rispettivamente dagli avvocati Vincenzo Lo Re, Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano, erano gia’ stati scagionati in primo grado dall’accusa di aver stipulato un patto corruttivo, tra l’imprenditore e l’ex governatore, con la mediazione dell’impiegato regionale, per incrementare le corse da e per le isole minori siciliane, in modo da agevolare la Liberty Lines di Morace, destinataria di erogazioni pubbliche per l’erogazione del servizio. Crocetta avrebbe ottenuto la promessa e la dazione di 10 mila euro, sotto forma di finanziamenti per i suoi movimenti politici, nel 2017, anno della scadenza del suo mandato elettivo e del rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana. Il presidente allora in carica poi non si ricandido’.
Secondo la Procura di Palermo, che aveva appellato la sentenza del tribunale, Crocetta avrebbe fatto pressioni su due dirigenti della Regione perche’ agevolassero la Liberty Lines, ma ora anche il collegio presieduto da Adriana Piras sostiene che l’imputato non sapesse dei bonifici a favore del movimento “Riparte Sicilia”: “Non discende automaticamente ne’ sul piano logico ne’ su quello probatorio – si legge in sentenza – che Crocetta fosse stato posto a conoscenza della promessa o della dazione corruttiva nei termini prospettati dall’accusa. Ne’ che avesse percepito l’iniziativa economica di Morace come il prezzo di uno scambio illecito”. I contatti, mediati da Finocchiaro, c’erano stati, ma “manca la prova che il contenuto dell’interlocuzione con Crocetta non si fosse esaurito nella sollecitazione a un interessamento politico e istituzionale ma includesse la rappresentazione dell’utilita’ economica come corrispettivo dell’intervento richiesto”. Inoltre manca anche l’atto contrario ai doveri d’ufficio: non e’ stato infatti “individuato ne’ un atto amministrativo specifico ne’ una direttiva puntuale, ne’ un intervento definitivo avente contenuti antidoverosi”. Non e’ chiaro “neppure se il preteso impegno avrebbe dovuto riguardare l’allocazione delle somme in bilancio, la successiva fase di programmazione amministrativa ovvero una generica attivita’ di pressione sui dirigenti”. Ci fu, conclude la motivazione, un incontro istituzionale svolto con “irritualita’ o atipicita’” ma questo, “pur potendo costituire un indice da valutare nel contesto complessivo, non equivale di per se’ a prova dell’esercizio di indebite pressioni penalmente rilevanti”.