Italy's deputy premier Matteo Salvini talks to the press as he arrives at the Bunker Courtroom of the Pagliarelli prison in Palermo, Sicily, where a court is set to rule in his long-running trial, as he risks six years in jail for blocking a migrant rescue ship at sea. The far-right leader denies charges of abuse of office and the deprivation of liberty of 147 migrants on board the Open Arms charity ship in August 2019, when he was interior minister in a previous government. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
«La condotta contestata a Matteo Salvini, ossia l’avere, nella qualità di ministro dell’Interno ed abusando dei propri poteri, privato indebitamente della libertà personale 147 migranti, omettendo senza giustificato motivo di esitare positivamente le richieste di Pos (place of safety) inoltrate al suo Ufficio di gabinetto, così provocandone l’illegittima privazione della libertà personale, costringendoli a rimanere a bordo della nave Open Arms, non può rientrare nella sfera di applicazione del sequestro di persona». E’ quanto scrivono i giudici della quinta sezione della Cassazione nella motivazioni della sentenza con cui il 17 dicembre scorso hanno reso definitiva l’assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms.
I giudici scrivono che ai migranti « “stato impedito l’ingresso nel porto di Lampedusa e lo sbarco, tuttavia a costoro non è stato impedito dall’Autorità italiana, e segnatamente da Salvini – tramite i propri atti nella qualità di Ministro dell’Interno – di far rotta in altra direzione».